La Corte di Cassazione in data 9 febbraio 2024 ha assunto l’ordinanza n. 3682 ove ha precisato che la distinzione tra contratto d'opera e contratto d'appalto, posto che entrambi hanno in comune l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, si basa sul criterio della struttura e dimensione dell'impresa a cui sono commissionate le opere, il contratto d'opera essendo quello che coinvolge la piccola impresa desumibile dall'
art. 2083 c.c., e il contratto di appalto postulando un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto. In applicazione di detto principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che, qualificato il contratto come contratto d’opera, ha rigettato la domanda per decorso del termine di prescrizione previsto dall’ art. 2226 c.c.