Con ordinanza n. 32290 pubblicata in data 21 novembre 2023, la Cassazione civile è tornata a pronunciarsi sul diritto d’ascolto del minore in giudizio ribadendo che si tratta di un diritto personalissimo, proprio della persona minore di età, attraverso il quale è assicurata, a prescindere dall’acquisto della capacità di agire, la libertà di autodeterminarsi, di esprimere la propria opinione e di partecipare in prima persona, e non solo tramite rappresentante al giudizio. Diritto questo del minore che tuttavia, ai sensi dell’art. 315-bis c.c., non è previsto in via generalizzata e da assicurarsi ex officio per i minori di dodici anni.