La struttura sanitaria deve provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile solo se il danneggiato abbia provato il nesso causale fra patologia e condotta dei medici.
La Corte di Cassazione, Sezione III, con l’ordinanza 22 settembre 2023, n. 27151 ricorda come vada ripartito l’onere probatorio in caso di responsabilità medica. Nell’ipotesi di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l’inesatto adempimento della prestazione, spetta al paziente danneggiato provare il nesso causale fra l’aggravamento della situazione patologica e la condotta dei medici, mentre è onere della struttura provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione. Tale onere sussiste solo allorché il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari.