In tema di danno da cose in custodia, la questione della soggettiva prevedibilità o meno della condotta colposa della vittima, in particolare da parte del custode non entra affatto nella struttura logica e giuridica della fattispecie del caso fortuito, la quale opera esclusivamente sul piano oggettivo e causale (Nella fattispecie, la corte d’appello ha ritenuto che il danneggiato, nel decidere di utilizzare la passerella al fine di accedere alla spiaggia, aveva posto in essere una condotta assolutamente incauta che, per quanto in astratto prevedibile, integra gli estremi del caso fortuito», in quanto la dimostrata esistenza di altro e ben più sicuro accesso, costituito dalla gradinata di cemento, avrebbe dovuto indurlo, anche in ragione della sua avanzata età (si rammenti che, nel 2006, lo stesso aveva 78 anni), ad avvalersene, nel percorrere il breve dislivello che separava la strada dalla sottostante spiaggia). La conferma arriva dalla Cassazione con ordinanza n. 35966 del 27 dicembre 2023.