La legge di conversione L. 21 settembre 2022, n. 142 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Aiuti bis) – pubblicata sulla G.U. n. 221 del 21 settembre 2022 – ha introdotto delle modifiche al limite di impignorabilità delle pensioni di cui al settimo comma dell’art. 545 c.p.c.
Le novità si pongono su due piani: per un verso, è stato rivisto al rialzo il limite alla pignorabilità delle pensioni collegato all’ammontare dell’assegno sociale che, invece, di essere pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà è oggi corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale e, per altro verso, è stato previsto il limite minimo di € 1.000,00 (SE ACCREDITATO sul C/C DOPO PIGNORAMENTO).
L’importo dell’assegno sociale, nella sua misura piena, per il 2023 è di 503,27 euro per 13 mensilità. Infatti l’Inps ha rideterminato l’importo dell’assegno sociale in euro 6.542,00.
Sul punto corre l’obbligo di rammentare che la sentenza n. 400 del 1999 ha qualificato l’assegno sociale come «nuova prestazione assistenziale prevista dall’ordinamento per coloro che versano in situazione di indigenza» in sostituzione della pensione sociale; si tratta dunque di una prestazione economica, erogata a domanda, in favore di cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge.
Resta però pienamente applicabile l’ottavo comma dell’art. 545 c.p.c., secondo cui le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma (per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Giudice, per i tributi ed ogni altro credito nella misura di 1/5, per il simultaneo concorso delle precedenti cause non oltre la metà delle somme dovute), nonché dalle speciali disposizioni di legge.